Spesometro alle porte: cosa non va comunicato?

La scadenza per la comunicazione delle spese che rientrano nel controllo dello Spesometro 2017 è alle porte. Come abbiamo avuto modo di annunciare la data limite per l’invio è stata più volte prorogata e oggi si ha una data definitiva entro la quale si dovrà adempiere alla comunicazione: 28 settembre.

Ci sono tuttavia alcune spese che sono escluse dalla comunicazione.

Sono escluse dalla comunicazione relativa allo Spesometro 2017 le seguenti operazioni:

  • le operazioni fuori campo IVA per mancanza di uno dei requisiti essenziali, soggettivo o oggettivo o esenti IVA;
  • le operazioni effettuate in applicazione del regime dei beni usati non documentate da fattura, che sono escluse se il totale del documento risulta di importo inferiore ad € 3.600;
  • le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva;
    le operazioni quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali operazioni fuori campo IVA;
  • le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ad esempio quelle relative ad intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti di locazione, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobil; si tenga inoltre presente in questo caso che l’esclusione non riguarda le fatture d’acquisto inerenti i contratti di leasing/noleggio/locazione in qualità di utilizzatori;
  • carte carburante: se gli acquisti di carburanti risultano dalla scheda carburanti è necessario comunicare il relativo importo complessivo considerando il documento riepilogativo. Si tenga invece presente che se l’acquisto è stato effettuato invece esclusivamente con carte di credito, ove non sussista l’obbligo di tenere la carta carburante, non è necessario includere le spese nella comunicazione (l’obbligo di comunicazione vige in capo agli operatori finanziari);
  • operazioni effettuate nei confronti di privati, per importi uguali o superiori a € 3.600, se il pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale (sussiste l’obbligo di comunicazione dell’operazione se il è stato eseguito con carte emesse da operatori esteri, o con assegno o con bonifico);
  • le operazioni di cessione o acquisto in ambito comunitario già comunicate con i modelli Intra;
  • le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute già comunicate con elenchi Intra servizi;
  • le operazioni costituenti passaggi interni di beni tra rami d’azienda, documentati con fattura (in presenza di separazione dell’attività Iva);
  • le note di variazione relative ad operazioni extraUE sia in caso di compilazione in forma analitica che aggregata;
  • le importazioni, perchè già risultanti da bolletta doganale;
  • gli acquisti da San Marino, senza Iva all’origine, registrati con autofattura, perché già comunicati nel corso del 2016 col modello polivalente-,
  • le esportazioni dirette.

Bisogna tenere presente infine che a partire da quest’anno non sarà più valida l’esclusione dei contribuenti che hanno già inviato i dati al sistema tessera sanitaria. La comunicazione dovrà dunque essere effettuata anche per questo genere di spese.

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