Visure e Certificazioni

Services & Consulting mette a disposizione la propria esperienza ultra-decennale per effettuare visure e certificazioni per conto di persone fisiche e persone giuridiche. Da anni abbiamo contatti con numerosi uffici per la richiesta di tali atti, presso i Comuni, Agenzia dell’Entrate o Tribunali.

Visure e Certificazioni

Services & Consulting mette a disposizione la propria esperienza ultra-decennale per effettuare visure e certificazioni per conto di persone fisiche e persone giuridiche. Da anni abbiamo contatti con numerosi uffici per la richiesta di tali atti, presso i Comuni (Battipaglia e Milano soprattutto, ma anche della provincia di Salerno), Agenzia dell’Entrate o Tribunali.

Numerose sono anche le pratiche amministrative di cui ci occupiamo. Di seguito le visure e i certificati di cui ci occupiamo nello specifico.

Visure

Visura camerale

La visura camerale fornisce informazioni su qualunque azienda italiana, individuale o collettiva, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, dell’Industria, Artigianato ed Agricoltura (presente in ogni provincia italiana). Esistono due tipi di visura camerale:

  • ordinaria: contenente le principali informazioni su un’azienda, quali i dati anagrafici, partita IVA, la data di costituzione, natura giuridica, codice REA, e-mail certificata, stato dell’attività, capitale sociale, numero di dipendenti, partecipazioni in altre società, amministratori, soci e loro cariche;
  • storica: contenente, oltre alle informazioni della Visura ordinaria, la storia delle modifiche subite dalla società fino al momento in cui è stata richiesta la visura. Riporta, dunque, tutte le iscrizioni e i depositi degli atti nel Registro Imprese avvenuti dal momento della costituzione societaria.
Visura catastale

La visura catastale viene invece rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contiene informazioni alfanumeriche e topografiche registrate presso il catasto relativamente ad un immobile, sia esso fabbricato o terreno, situato sul territorio nazionale italiano.

Visura ipotecaria

La visura ipotecaria (anche visura ipocatastale o accertamento immobiliare) è invece l’atto che permette di verificare se un soggetto, sia esso cittadino o azienda, risulta essere il proprietario di beni immobili attraverso la verifica delle trascrizioni a favore e delle trascrizioni contro tale soggetto, oltre ad identificare la presenza di ipoteche legali (riscossione tributi o compravendite), ipoteche giudiziali (iscritte sulla base di decreti ingiuntivi o di sentenze di condanna al pagamento di somme), ipoteche volontarie (ad es.: per accensione mutui, finanziamenti) e citazioni (atti che contestano la titolarità dell’immobile o chiedono la conclusione di un contratto preliminare – art. 2932 c.c.).

Dalla visura ipotecaria è possibile, inoltre, conoscere il tipo di atto di provenienza di acquisizione del diritto sull’immobile, ovvero se derivante da compravendita, donazione, successione o altro.

Secondo quanto disposto dall’art. 2673 c.c. chiunque può accedere agli atti pubblici tenuti dall’Agenzia del territorio, Servizio di pubblicità immobiliare, ex Conservatorie dei registri immobiliari, ed eseguire una visura.

Visura CRIF

La Visura Crif è, in soldoni, il documento per verificare la propria situazione debitoria. In sostanza consente di consultare la propria posizione a debito all’interno della banca dati Eurisc. Si tratta di un archivio informatico che contiene i dati sui finanziamenti richiesti ed erogati sia ai privati che alle aziende.

Crif è in sostanza un gestore privato del Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e a esso fanno riferimento anche le banche ed istituti creditizi per verificare la solvibilità di eventuali clienti.

Una Visura Crif contiene diversi informazioni:

  • Comportamenti fraudolenti sulle carte di credito, blocco carte di credito per morosità, ecc.
  • Finanziamenti, mutui, prestiti, rifiutati, richiesti e concessi, pagati regolarmente, in ritardo o non rimborsati..
  • Pagamenti, stato dei pagamenti, incagli nei pagamenti, passaggio a sofferenza o a perdita.
  • Fidi di conto corrente o affidamenti revolving.

Per ulteriori info vi rimandiamo al sito del CRIF.

Visura CAI e CR

Tanto CAI (Centrale di allarme interbancaria) quanto quella CR (Centrale dei Rischi) fanno riferimento alla Banca d’Italia, ed è presso quest’ente che si fa richiesta di visura.

Stando a quanto dice il sito dell’ente stesso la “CAI serve a sanzionare e prevenire l’utilizzo anomalo degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, ad aumentarne la sicurezza e a rafforzare la fiducia dei cittadini in questi strumenti di pagamento“.

La Centrale dei Rischi (CR) è invece un archivio di informazioni sui debiti di aziende e famiglie nei confronti del sistema finanziario e bancario.

Questo ciò che contiene una visura:

  • le generalità di chi ha emesso assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza disporre dei fondi necessari (periodo di iscrizione: sei mesi);
  • i dati identificativi degli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza disporre dei fondi necessari (periodo di iscrizione: sei mesi);
  • i dati identificativi degli assegni bancari e postali non restituiti dopo la revoca dell’autorizzazione (periodo di iscrizione: dieci anni);
  • i dati identificativi degli assegni bancari e postali dei quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento o bloccati per altri motivi (periodo di iscrizione: dieci anni);
  • le generalità dei soggetti ai quali è stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento a seguito di mancato pagamento o mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate (periodo di iscrizione: due anni) e l’indicazione dell’eventuale successivo pagamento tardivo;
  • i dati delle carte di pagamento revocate e di quelle sottratte o smarrite (periodo di iscrizione: due anni);
  • le generalità dei soggetti ai quali sono state applicate sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie da parte dei Prefetti per aver emesso assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza disporre dei fondi necessari (periodo di iscrizione: da due a cinque anni);
  • le generalità dei soggetti ai quali sono state applicate sanzioni penali dall’Autorità giudiziaria per l’inosservanza degli obblighi imposti come sanzione amministrativa accessoria (periodo di iscrizione: da due a cinque anni).

Certificazioni

Certificato del casellario giudiziale

Il certificato del casellario giudiziale contiene i provvedimenti in materia penalecivile e amministrativa riguardanti una persona fisica.

Include, inoltre:

  • provvedimenti penali di condanna in via definitiva;
  • provvedimenti relativi a interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno;
  • provvedimenti relativi ai fallimenti (i quali però dal 01/01/2008 non sono più iscrivibili);
  • provvedimenti di espulsione ed eventuali ricorsi verso questi.

A partire dal 26/10/2019 è entrato in vigore il DL n. 122/2018 (la cosiddetta “riforma Orlando“), il quale definisce che, il comunemente definito, “casellario giudiziale” riassuma gli ex certificati penale e civile, e, per il cittadino italiano, contenga inoltre l’attestazione relativa alla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.

Certificato Camerale

Il Certificato Camerale contiene le informazioni dell’impresa, certificate dalla Camera di Commercio ed è rilasciato su carta filigranata ove vi è apposto un bollino per attestarne l’autenticità e assolvere i diritti di segreteria. Ne esistono di tre tipi: Ordinario, Storico e Artigiano.

La differenza tra certificato e visura camerale è di tipo sostanziale: i certificati camerali hanno valore legale di certificazione e sono validi sei mesi dalla data del rilascio, invece, le Visure Camerali non hanno valore di certificazione dal momento che non riportano la firma di alcun addetto della Camera di Commercio.

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