Chi ha un’attività in proprio, come libero professionista o come imprenditore, ha il diritto di dedurre dal reddito d’impresa o professionale determinati costi. Si tratta, in particolare, dei costi inerenti all’attività: pensiamo all’affitto dell’ufficio, o all’acquisto del software gestionale e del materiale di cancelleria.
In alcuni casi, è possibile dedurre dal reddito degli acquisti finalizzati sia allo svolgimento dell’attività che all’utilizzo personale: in questo caso, parliamo di spese promiscue, che solitamente possono essere dedotte entro una determinata percentuale.
Inoltre, la deducibilità del costo deve essere distinta dalla detraibilità dell’Iva applicata (l’imposta sul valore aggiunto).
In primo luogo, per capire in che modo un costo sostenuto può essere scaricato dalle tasse, bisogna saper distinguere le deduzioni dalle detrazioni.
Un costo, difatti, è deducibile quando il suo ammontare (o una sua percentuale) è sottratto direttamente dal reddito: in questo caso il reddito imponibile, cioè il reddito su cui sono calcolate le imposte, viene abbassato dal costo.
Parliamo di costo detraibile, invece, quando la spesa effettuata viene sottratta direttamente dall’ammontare delle imposte: la detrazione, quindi, abbassa le tasse ma non il reddito imponibile.
Bisogna poi distinguere la deducibilità del costo dal reddito con la detraibilità dell’Iva applicata al costo stesso. Ad esempio, se il professionista o l’imprenditore paga un’attrezzatura 122 euro Iva compresa, può dedurre 100 euro come costo; i 22 euro di Iva sono invece detratti nella liquidazione dell’Iva, che può essere mensile o trimestrale e si effettua sottraendo l’Iva pagata ai fornitori (Iva sugli acquisti) all’Iva addebitata ai clienti (Iva sulle vendite). Spesso il costo di un bene può essere dedotto in una determinata percentuale, mentre l’Iva applicata può essere detratta in una percentuale differente.
Tornando indietro, le spese effettuate dal professionista o dall’imprenditore per lo svolgimento della sua attività possono essere dedotte dal reddito.
Non esiste un elenco completo di tutti i costi che possono essere dedotti dal reddito, ma si deve aver riguardo, caso per caso, all’inerenza con l’attività: ad esempio, un ristoratore può dedurre interamente l’acquisto di generi alimentari, cosa che non può fare, invece, l’avvocato o il commercialista.
Per i liberi professionisti in regime di contabilità semplificata o ordinaria, poi, alcuni costi possono essere dedotti entro determinate percentuali, come le spese telefoniche, deducibili nel limite dell’80%, e le spese relative all’acquisto e alla manutenzione del veicolo, deducibili nel limite del 20% e sino a un determinato tetto massimo.
Sono previsti, inoltre, dei limiti di deduzione per le spese di rappresentanza, di vitto e di alloggio.
Per esempio: per quanto riguarda le spese per la telefonia fissa e mobile (traffico telefonico e internet, noleggio o acquisto di apparecchiature telefoniche…), la deducibilità dal reddito professionale o dell’imprenditore non è piena, ma è limitata all’80%; per i professionisti che si trovano nel regime fiscale dei contribuenti minimi, invece, la deducibilità delle spese telefoniche è pari al 50%.
Inoltre, come accennato, possono essere dedotti dal reddito del professionista o dell’imprenditore anche i costi per l’acquisto:
dei veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico(la deducibilità dei costi, in questo caso, è integrale);
– dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (la deducibilità dei costi, in questo caso, è del 70%);
– dei veicoli utilizzati per scopi diversi dai precedenti, per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (20%, elevata all’80% per gli agenti o rappresentanti di commercio) .
Le stesse percentuali di deducibilità sono previste anche per i costi carburante e di manutenzione del veicolo.
Infine, se l’imprenditore, o il professionista, ha scelto il regime fiscale forfettario, non può dedurre alcun costo, ad esclusione dei contributi previdenziali. Questo particolare regime, difatti, che dà diritto all’applicazione di una tassazione ridotta e all’esenzione dall’Iva, dall’Irap e dagli studi di settore, non prevede la possibilità di scaricare alcuna spesa, in cambio di una decurtazione forfettaria del reddito, che cambia a seconda dell’attività esercitata.