- Cos’è
- Il socio moroso
- Le ipotesi previste dall’atto costitutivo
- Qual è la procedura di esclusione?
- Rimborso della quota
- Opposizione all’esclusione
L’esclusione del socio moroso comporta una interuzione unilaterale del rapporto sociale con il rimborso della quota versata proporzionalmente al patrimono della società al momento dell’esclusione.
Il socio può essere escluso se non adempie ai conferimenti stabiliti (che essi siano in denaro o in natura), o se si verificano le cause previste dall’atto costitutivo.
L’esclusione del socio moroso: Cos’è?
È la procedura con la quale una societò può porre fine al rapporto sociale unilateralmente nei confronti del socio, qualora si verificassero le ipotesi previste dagli artt. 2466 (mancata esecuzione dei conferimenti) e 2473-bis (fattispecie previste dall’atto costitutivo) del Codice Civile.
Il socio moroso
L’articolo 2466 del Codice Civile disciplina la mancata esecuzione dei conferimenti del socio moroso.
Gli amministratori possono diffidare il socio che non ha adempiuto ai propri conferimenti, intimandogli di provvedere entro trenta giorni dalla diffida. Decorso tale termine e scartata l’ipotesi di un’azione esecutiva , gli amministratori possono vendere la quota del socio moroso agli altri soci, ripartita proporzionalmente in ragione del capitale posseduto da questi ultimi.
L’articolo 2466 C.C. stabilisce anche che “la vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all’incanto.” Ciò significa che il socio moroso si assume il rischio che nessun compratore rilevi la sua quota. Gli altri soci, partecipano alla vendita della quota proporzionalmente alla quota posseduta.
Qualora non vi siano offerte di acquisto la quota è venduta all’incanto e in extrema ratio la società ha l’obbligo di escludere il socio. L’articolo in esame infatti recita che “se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse”.
Gli altri soci, infine, “trattengono le somme già riscosse e riducono il capitale in misura corrispondente”.
Le ipotesi previste dall’Atto Costitutivo
L’articolo 2473 bis C.C. stabilisce che : “L’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio”. Le ipotesi previste dai soci devono essere certe, precise e determinate.
Possono essere causa di esclusione le seguenti circostanze:
- se il socio diviene incapace allo svolgimento della prestazione oggetto del conferimento sociale;
- viene condannato penalmente;
- non esegue volontariamente le prestazioni oggetto del conferimento;
- perde l’abilitazione professionale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del conferimento;
- svolge un’altra attività in concorrenza con quella della società;
- è sistematicamente assente alle assemblee sociali;
- utilizza le risorse monetarie e non della società per il soddisfacimento personale.
Qual è la procedura di esclusione?
La procedura di esclusione, ad oggi, non trova una norma che ne regolamenta l’applicazione e l’organo preposto ad assumerne la decisione, pertanto si rimanda all’atto costitutivo la regolamentazione della procedura.
La decisione può essere deliberata dall’assemblea dei soci, con delibera a maggioranza dei soci così come previsto dall’articolo 2287 del Codice Civile il quale recita: “L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione. Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro”.
Anche gli amministratori possono deliberare la procedura di esclusione del socio seguendo quanto previsto dall’articolo 2475 C.C.
Rimborso della quota del socio escluso
Al socio escluso spetta il rimborso della quota secondo quanto previsto dall’articolo 2473 del C.C. che disciplina il rimborso della quota del socio nelle ipoitesi di recesso. La quota deve essere rimborsata nel termine di 180 giorni che decorrono dalla data di comunicazione al socio della sua esclusione. La quota può essere rimborsata secondo le modalità previste dall’articolo 2473 C.C. attraverso la cessione della quota del socio escluso ad un terzo compratore o agli altri soci, oppure utilizzando le riserve disponibili, o ancora, con la riduzione del capitale sociale applicando l’articolo 2482 C.C.
Opposizione all’esclusione
Se il socio escluso non è presente all’adunanza relativa alla sua esclusione, è necessario che gli venga notificata la decisione di esclusione, motivata. La comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi mezzo idoneo a darne certezza della comunicazione (es. PEC, raccomandata A/R ), decorsi 30 giorni dalla data certa di comunicazione, la procedura di esclusione è formalmente conclusa ed inizia il decorso dei 180 giorni per il rimborso della quota.
Il socio escluso, però, nei 30 giorni dalla ricezione della comunicazione (90 giorni se l’esclusione è deliberata dall’assemblea dei soci come previsto dall’art. 2479 C.C.) può opporsi interpellando il Giudice o gli organi previsti dall’atto costitutivo.
In caso di impugnazione, il Giudice può sospendendere la procedura di esclusione fino a decisione della stessa.
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