EQUITALIA : SI’ , ALLA RIAMMISSIONE PER RATEIZZI DECADUTI AL 30/06/2016

Equitalia riapre la possibilita’ di rateizzo ai soggetti che hanno un rateizzo decaduto alla data del 30/06/2016 cosi’ come disposto dall’art. 13 bis comma 1 DL n. 113 del 2016 convertito con L n 160/2016.

La decadenza  comporta l’impossibilita’ di procedere all’accesso di nuovi rateizzi per eventuali cartelle successive.

i contribuenti potranno richiedere la riammissione dei rateizzi decaduti , che comportera’ l’apertura di un nuovo piano di rateizzo ex novo (max 72 rate) che ripartira’ dalla rata n. 1 , tenendo conto pero’ delle rate gia’ pagate prima della decadenza.

Qualora i rateizzi decaduti fossero piu’ di uno , equitalia provvedera’ ad accorparli in un unico nuovo rateizzo.

SCADENZA PER LA RIAMMISSIONE

sede azienda statale riscossione crediti Equitalia
sede azienda statale riscossione crediti Equitalia

La richiesta per la riammissione deve essere presentata entro e non oltre il 20 ottobre 2016 ed è valida fino a quando il contribuente debitore non salterà il pagamento di due rate anche non consecutive.

DECADENZA POST RIAMMISSIONE

La Legge n. 160/2016 stabilisce che il contribuente riammesso alla rateizzazione decada in caso di mancato pagamento di due rate, anche se non consecutive.

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