Defunto debitore: anche le cartelle vengono ereditate?

Quando muore una persona gli eredi subentrano in tutti i suoi rapporti attivi e passivi o, nei debiti. Questo non vale per tutti gli eredi ma solo per quelli che accettano l’eredità o l’accettano con beneficio di inventario.

Le cartelle di pagamento non ancora pagate ricadono sugli eredi che non hanno rifiutato l’eredità. Quelli che invece l’hanno accettata con beneficio di inventario ne rispondono nei limiti dei beni ereditati: vuol dire che, se il fisco intende effettuare un pignoramento, potrà aggredire solo quei beni che sono passati in successione all’erede e non i suoi personali.
La soluzione per le imposte come Iva, tassa sui rifiuti (Tari), imposta sulla casa (Imu, Tasi), bollo auto, canone Rai, vale la regola generale prevista per i debiti con i privati, quella cioè della responsabilità pro quota. Difatti la responsabilità solidale vale solo per le imposte sui redditi e non per le altre tasse.

Come già detto, gli eredi non sono tenuti a pagare le sanzioni e le multe stradali del defunto. Per cui, ad esempio, su una cartella che contiene mancato pagamento di una contravvenzione bisognerà versare solo la sorte capitale dell’imposta sui redditi ma non le relative sanzioni: dovrebbe essere il fisco a ricalcolare il debito dovuto. Se ciò non avviene, ci si può rivolgere all’ente presentando una istanza in autotutela ad Agenzia Entrate Riscossione, meglio se con PEC o attendere l’autorizzazione allo scorporo delle somme che l’esattoreinvierà al contribuente richiedente.

Se gli eredi decidono di accettare l’eredità, sulle cartelle di pagamento già notificate bisogna innanzitutto chiedere lo sgravio delle sanzioni e delle multe. Poi bisogna verificare quali di queste, nel frattempo, sono cadute in prescrizione. A tal fine bisogna spulciare tra le carte del defunto per vedere se questi abbia ricevuto solleciti.
Qualora non sia possibile ricostruire la storia del contribuente ci si può rivolgere allo sportello dell’Agenzia Entrate Riscossione e chiedere un estratto di ruolo da quale risultano le notifiche.

Che succede invece se il defunto aveva in corso un piano di dilazione e stava pagando il debito a rate? Gli eredi sono obbligati insieme al pagamento anche quando il debito è rateizzato. Una volta che l’amministrazione fiscale è venuta a conoscenza del decesso del debitore, predispone e comunica agli interessati l’ammontare dei nuovi importi e delle rate dovute, al netto delle sanzioni che gravavano sul defunto. Gli eredi possono anche decidere di saldare il debito residuo tutto in una volta, senza rispettare i tempi della rateazione.
Non ricadono sugli eredi, inoltre, le conseguenze dei ritardati pagamenti delle quote effettuati dal contribuente prima della morte o della decadenza dal beneficio della rateazione a causa di sue violazioni.

Un altro motivo per evitare di pagare la cartella è verificare che la notifica della stessa sia stata effettuata correttamente. Esistono, a riguardo, regole ben precise.
Dal giorno della morte del contribuente, la cartella deve essere notificata, presso l’ultimo domicilio del defunto, agli eredi impersonalmente.

Gli eredi possono, però, comunicare all’Agenzia delle Entrate e ad Agenzia Entrate Riscossione il decesso del contribuente. In tal caso, a partire da 30 giorni dopo tale comunicazione, la notifica della cartella dovrà essere eseguita sempre nei loro confronti, e quindi personalmente, e non invece nell’ultimo domicilio del de cuius ed impersonalmente a tutti gli eredi.
Nel caso però che il contribuente impugna la cartella per tale ragione, ammette implicitamente di averne avuto conoscenza e, quindi, il vizio si sana. L’unica alternativa è non muovere un dito e attendere la successiva mossa dell’esattore. Se quest’ultima dovesse notificare l’avvio di un pignoramento o di una misura cautelare (fermo o ipoteca), il contribuente potrebbe allora sollevare l’eccezione di mancata notifica dell’atto prodromico, ossia della cartella di pagamento e, in tal caso, vincere la partita.

Condividi l'articolo
Facebook
WhatsApp
X
LinkedIn

Articoli correlati

Blog
L’esclusione del socio di SRL

L’esclusione del socio moroso comporta una interuzione unilaterale del rapporto sociale con il rimborso della quota versata proporzionalmente al patrimono della società al momento dell’esclusione.