I contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni decorrenti dal giorno in cui il soggetto obbligato avrebbe dovuto versarli.
I termini di prescrizione dei contributi e delle sanzioni decorrono dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati. Nel caso di contributi a percentuale sul reddito i termini decorrono dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.
La prescrizione dei contributi previdenziali è interrotta da qualsiasi atto notificato al soggetto obbligato e contenente l’intimazione ad adempiere (per esempio un avviso di addebito, etc..)
Affinché l’atto interruttivo possa considerarsi valido, è necessario che la notifica avvenga entro cinque anni da quella dell’ultima intimazione di pagamento. La notifica oltre cinque anni avrebbe altrimenti ad oggetto un credito già caduto in prescrizione e quindi estinto.
Se il contribuente si oppone alla richiesta di pagamento dell’Inps per un credito non ancora prescritto, il termine di prescrizione di cinque anni si interrompe per la durata della causa.
Una recente sentenza della Cassazione ha precisato che sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all’opposizione, l’Inps esercita un’azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione.
Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull’opposizione o del decreto, decorrerà poi l’ulteriore termine di prescrizione, questa volta non più quinquennale ma decennale.