Equitalia riapre la possibilita’ di rateizzo ai soggetti che hanno un rateizzo decaduto alla data del 30/06/2016 cosi’ come disposto dall’art. 13 bis comma 1 DL n. 113 del 2016 convertito con L n 160/2016.
La decadenza comporta l’impossibilita’ di procedere all’accesso di nuovi rateizzi per eventuali cartelle successive.
i contribuenti potranno richiedere la riammissione dei rateizzi decaduti , che comportera’ l’apertura di un nuovo piano di rateizzo ex novo (max 72 rate) che ripartira’ dalla rata n. 1 , tenendo conto pero’ delle rate gia’ pagate prima della decadenza.
Qualora i rateizzi decaduti fossero piu’ di uno , equitalia provvedera’ ad accorparli in un unico nuovo rateizzo.
SCADENZA PER LA RIAMMISSIONE
La richiesta per la riammissione deve essere presentata entro e non oltre il 20 ottobre 2016 ed è valida fino a quando il contribuente debitore non salterà il pagamento di due rate anche non consecutive.
DECADENZA POST RIAMMISSIONE
La Legge n. 160/2016 stabilisce che il contribuente riammesso alla rateizzazione decada in caso di mancato pagamento di due rate, anche se non consecutive.